A stabilirlo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di recente intervenuta in una causa che ha visto coinvolta la compagnia di voli low-cost Vueling Airlines (CGUE, sez. VIII, sent. 12 settembre 2018, causa C-601/17).
Il caso, in particolare, è stato sollevato da un cittadino tedesco che aveva acquistato online sul sito opodo.de un volo da Amburgo a Faro, in Portogallo, per sé e la sua famiglia.
Il volo tuttavia veniva cancellato ed il passeggero decideva di agire in giudizio al fine di ottenere il rimborso di quanto corrisposto per i biglietti sul portale web, ovvero € 1.108,88.
La compagnia aerea offriva sì al passeggero il rimborso, ma nella misura di quanto dalla stessa effettivamente percepito dal tour operator, ovvero € 1.031,88, ritenendo che la differenza di € 77,00, dovuta alla commissione operata dall’intermediario, non fosse da considerarsi parte integrante del prezzo del biglietto e, dunque, non fosse rimborsabile.
Il Tribunale tedesco adito, sospese il giudizio e sollevò una questione pregiudiziale chiedendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di chiarire se, ai sensi del Regolamento (CE) 261/04, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o significativo ritardo del volo, nella nozione di «prezzo del biglietto» debbano comprendersi o meno anche le commissioni versate dal passeggero al terzo intermediario.
Orbene, lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria è quello di garantire, da un lato, un livello elevato di protezione dei passeggeri e, dall’altro, quello di assicurare un equilibrato contemperamento tra i loro interessi e quelli dei vettori aerei.
In ragione di ciò, la Corte di Giustizia ha sottolineato come, in caso di cancellazione del volo, il vettore debba rimborsare integralmente al passeggero il prezzo pagato per il biglietto, anche qualora l’acquisto sia avvenuto online e anche qualora comprenda commissioni addebitate dal tour operator. Tuttavia, la compagnia aerea non può essere obbligata a ristorare il viaggiatore di quanto pagato a titolo di commissioni, se l’intermediario che le ha riscosse non era autorizzato e la compagnia non ne era a conoscenza.
Perciò la Corte di Giustizia ha chiarito che il Regolamento (CE) 261/2004 e, in particolare il suo art. 8, debbano essere interpretati nel senso che “il prezzo del biglietto, che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero, in caso di cancellazione di un volo, include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.