
Dopo l’approvazione di ieri con 197 voti favorevoli e 47 astenuti, il Senato ha finalmente approvato il DDL n. 1200/2019 che apporta alcune importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e ad altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Come abbiamo già evidenziato in un precedente articolo, il Codice Rosso – che diventerà effettivo con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – prevede l’istituzione di una “corsia preferenziale” per lo svolgimento delle indagini, l’instaurazione del procedimento penale e per l’eventuale conseguente adozione di provvedimenti di protezione, per le denunce per violenza e reati commessi in contesti familiari o nell’ambito di rapporti di convivenza.
Nello specifico, nel momento in cui pervengono agli organi incaricati, notizie di reati relative a delitti di violenza domestica e di genere:
– la polizia giudiziaria deve riferire, anche oralmente, ma immediatamente al PM. A tale comunicazione deve seguire senza ritardo quella in forma scritta;
– il PM, entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denunciato. Questo termine può essere prorogato solo se sono presenti imprescindibili esigenze di tutelare dei minori o per la necessità di mantenere le indagini riservate, anche nell’interesse della vittima del reato;
– la polizia giudiziaria deve, senza ritardo, compiere gli atti d’indagine delegati dal PM e porre senza ritardo a sua disposizione i documenti che rappresentano il risultato delle attività compiute.
Il provvedimento prevede inoltre che:
– se il giudice penale adotta provvedimenti relativi a delitti di violenza domestica o di genere ed è a conoscenza del fatto che è in corso un procedimento di separazione, di affidamento dei minori o di responsabilità genitoriale, deve trasmetterli senza ritardo al magistrato del civile;
– viene introdotto il braccialetto elettronico per permettere al giudicante di assicurare il rispetto della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
– la persona offesa e il suo difensore devono essere informati in relazione ai provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, evasione, applicazione delle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico del soggetto indagato.
Si allarga inoltre, passando da sei a dodici mesi, il range di tempo entro il quale una donna può sporgere denuncia.
Vengono poi inasprite le pene per i reati di violenza sessuale e stalking. Nel primo caso, la pena detentiva sale infatti da un minimo di 6 ad un massimo di 12 anni e, se la violenza è di gruppo, si arriva fino a 14 anni di carcere. In caso di vittime minori, laddove la procedibilità diventa sempre d’ufficio, la pena massima arriva a 24 anni di reclusione. Nel secondo caso, la pena passa invece da “6 mesi-5 anni” a “1 anno- 6 anni e 6 mesi”.
Infine, al fine di colmare alcuni vuoti normativi, sono state introdotte nuove fattispecie di reato.
– Costrizione o induzione al matrimonio (Art. 558-bis.): E’ punito con una pena da uno a cinque anni chi induce un altro a contrarre matrimonio usando violenza, minacce o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per motivi religiosi. Se l’autore del fatto coinvolge un minorenne la pena aumenta a 2-6 anni ed è aggravata della metà se danneggia un minore di 14 anni.
– Aggressioni con l’acido. Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (Art. 583-quinquies): la pena è la reclusione da otto a quattordici anni. Se lo sfregio causa la morte del danneggiato, la pena è l’ergastolo.
– Rischia invece da uno a sei anni di carcere e la multa da 5 a 15mila euro, chi commette il reato di revenge porn ovvero di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter). La medesima pena è prevista per chi riceve immagini hard e le diffonde senza il consenso delle persone rappresentate. La pena è aumentata se il reato è commesso dal partner o da un ex o se il reato è compiuto mediante strumenti informatici e telematici.
Nel caso di condanna per reati sessuali, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero, organizzati ad hoc da enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica, prevenzione, e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.