Il D.Lgs 230/2021, in vigore dallo scorso 31 dicembre, avente lo scopo di riordinare, semplificare e potenziare le misure volte a sostenere le famiglie con figli a carico, ha introdotto il cosiddetto Assegno Unico e Universale. Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, determinato e modulato dall’INPS sulla base dell’ISEE e riguarda tutti i nuclei familiari con figli a carico, nei limiti delle risorse disponibili.
Lo strumento è stato definito “Assegno Unico” poiché ricomprende tutte le detrazioni, gli incentivi, gli assegni, gli sgravi e i mini bonus già previsti in favore delle famiglie italiane con figli. A partire dal 1° gennaio 2022, l’Assegno Unico ha infatti sostituito sia il premio alla nascita (il cosiddetto Bonus mamma domani), che l’assegno di natalità (ossia il Bonus bebè) e dal 1° marzo, anche l’assegno al nucleo familiare (ANF). Le “Detrazioni per carichi di famiglia”, inoltre, restano applicabili solo per gli altri familiari a carico e per i figli con età superiore ai 21 anni. L’assegno unico e universale resta invece cumulabile con il Bonus asilo nido.
La misura è compatibile con il reddito di cittadinanza e con gli aiuti erogati dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli altri enti locali. Nel primo caso, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno si terrà però ovviamente conto della quota del beneficio di cittadinanza. Sempre per i percettori di RdC non è necessario che venga presentata un’apposita domanda: l’assegno verrà attribuito d’ufficio da parte dell’INPS. Tuttavia, se chi richiede l’assegno unico ha già beneficiato di quello temporaneo, la domanda deve essere necessariamente ripresentata.
Ma vediamo ora quando è possibile richiedere l’Assegno Unico Universale e chi sono i soggetti legittimati a farlo.
L’assegno spetta:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora si accerti però la frequenza o l’iscrizione ad un corso professionale o di laurea, lo svolgimento di tirocinio o di un’attività lavorativa retribuita con uno stipendio annuo complessivo non superiore a € 8.000,00, lo svolgimento del servizio civile o la registrazione dello stato di disoccupazione con contestuale ricerca di lavoro presso un centro per l’impiego.
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Il beneficio è riconosciuto ad entrambi i genitori in pari misura, ovvero spetta al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di separazione o divorzio, deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6 co. 4 D.Lgs. 230/2021). Le parti possono tuttavia accordarsi affinché l’erogazione avvenga nella misura del 100% al coniuge collocatario o affidatario dei minori: in questo caso, il richiedente l’assegno dovrà indicare nella domanda all’INPS anche i dati anagrafici del secondo genitore.
In caso di affidamento esclusivo, invece, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore legale, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del minore tutelato.
Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo, occorre invece distinguere l’ipotesi dell’affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nella prima ipotesi, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario; nella seconda, è possibile optare per il pagamento ripartito al 50%. In ogni caso, il secondo genitore può comunque modificare la scelta già effettuata dal richiedente.
È poi necessario che i soggetti richiedenti:
a) abbiano la cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell’Unione europea o famigliare di questi o titolare del diritto di soggiorno UE, o cittadino non UE in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro o di ricerca per un periodo superiore a sei mesi;
b) siano assoggettati al pagamento dell’imposta sul reddito nel territorio italiano;
c) abbiano residenza o domicilio nel territorio italiano;
d) abbiano residenza attuale o passata in Italia per almeno due anni, anche se non in modo continuativo, o siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o determinato di almeno sei mesi.
L’importo massimo erogabile per ciascun figlio minorenne è pari a € 175,00 al mese per le famiglie che hanno un ISEE pari o inferiore a € 15.000,00; per chi presenta ISEE superiori, il contributo si riduce gradualmente fino a € 50,00 al mese con un ISEE a € 40.000,00 o in assenza di ISEE. Gli importi possono aumentare in presenza di particolari condizioni come la presenza all’interno del nucleo familiare di più figli (se in famiglia ci sono più di 4 figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria di € 100,00) o di figli con disabilità (le maggiorazioni variano comunque in base all’età del figlio) o nel caso in cui la madre non abbia ancora compiuto i 22 anni.
L’Assegno unico per i figli maggiorenni, dai 18 ai 21 anni, può essere corrisposto in via diretta al figlio.
Le domande possono essere inoltrate direttamente all’INPS o tramite i CAF e gli Istituti di patronato a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 senza correre il rischio di perdere alcuna mensilità a partire da marzo, mese in cui inizieranno le erogazioni per il 2022.
Alla domanda, che va presentata con procedura online semplificata accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS o tramite patronato, deve essere allegata la certificazione ISEE per ottenere l’importo mensile più adeguato alla situazione familiare. Se non si presenta l’ISEE sono riconosciuti gli importi minimi per ogni figlio. Inoltrata la domanda, l’erogazione è riconosciuta a partire dal mese successivo, salvo casi particolari e l’accredito dell’importo avviene sull’IBAN del beneficiario o con bonifico domiciliato. In caso di accredito su carte ed IBAN di banche estere dell’area SEPA, il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Unione Europea compilato e sottoscritto dalla banca.
Gli assegni percepiti non concorrono a formare reddito ai fini IRPEF.