AI FIGLI, POSSIBILE DARE ANCHE IL COGNOME MATERNO: LA SVOLTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Non sarà più automatica l’attribuzione del cognome paterno: le norme che lo prevedono sono illegittime. Ora i nuovi nati porteranno quello di entrambi i genitori, a meno che loro stessi decidano diversamente.

Dopo decenni di battaglie delle donne, una condanna ricevuta da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (nel 2014) e una sentenza della Corte costituzionale (nel 2016) – che non sono bastate al Parlamento per superare la concezione patriarcale della famiglia e della potestà maritale, non più coerenti con il valore costituzionale dell’uguaglianza uomo donna, allineando così l’Italia agli altri Paesi europei –  e falliti i tentativi di riforma della scorsa legislatura, è stata la Consulta, nella giornata del 27 aprile scorso, a dichiarare finalmente illegittima l’attribuzione automatica ai figli del solo cognome paterno.

D’ora in avanti, ai neonati sarà dunque assegnato il cognome di entrambi i genitori o anche solo quello della madre.

Una conquista storica, che riconosce alle donne italiane un diritto finora negato dall’art. 262 c.c.: quello di poter dare ai propri figli anche il proprio nome.

C’è però ancora da attendere perché è alle Camere che spetterà ora predisporre la regolamentazione di dettaglio.

Nel dare notizia della decisione, la Corte ha spiegato che, d’ora in avanti, “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.

È dunque piena “l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi”.

La Corte ha ritenuto infatti “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”. E ha spiegato che “nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.

Una decisione, quella dell’altro ieri, assunta perché le regole attuali violano gli articoli 2, 3 e 117 co. 1 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

By |2022-04-29T12:01:12+01:00Aprile 29th, 2022|News|Commenti disabilitati su AI FIGLI, POSSIBILE DARE ANCHE IL COGNOME MATERNO: LA SVOLTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

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